Come funziona subaffittare in tutto o in parte un immobile? La legge lo consente?
Innanzitutto chiariamo il termine “Subaffitto”. Subaffitto: Affitto da parte del conduttore della cosa a lui affittata ad un altro soggetto.
Ipotizziamo che, io proprietario di un immobile, concedo il mio bene in locazione ad un conduttore, il quale a sua volta decide di concedere in sublocazione ad un altro soggetto. La legge lo consente?
La legge ci dice che il subaffitto è possibile salvo che nel contratto di locazione sia stato espressamente vietato. Per cui, qualora non si volesse concedere in sublocazione, sarà necessario inserire una specifica clausola che impone il divieto di sublocazione totale o parziale dell’immobile. Qualora ci fosse una clausola chiara che imponga il divieto di subaffittare l’immobile, e il conduttore, noncurante, decidesse di subaffittare, il locatore (colui che ha titoli legittimi e ha concesso originariamente il bene in locazione) può chiedere la risoluzione del contratto e anche di quello in sublocazione.
Se nel contratto di locazione non risultasse alcun divieto di sublocazione, il conduttore potrà subaffittare, in tutto o in parte l’immobile concessogli in locazione.
La soluzione ottimale sarebbe quella, per il conduttore, di comunicare inizialmente e/o tempestivamente al locatore, le proprie intenzioni di voler subaffittare l’immobile ad altro soggetto.
E che rapporto esiste fra locatore, conduttore e subaffittuario?
Per la legge, il locatore (proprietario) può: 1) sempre chiedere al subaffittuario il pagamento del canone previsto per il subaffitto (nel caso in cui non abbia già pagato il canone al conduttore) 2) rivolgersi al subaffittuario per questioni inerenti al contratto di subaffitto 3) potrà pretendere dal subaffittuario le ripartizioni necessarie.
Qualora il contratto di locazione sia dichiarato nullo per sentenza del giudice, anche il contratto di subaffitto sarà nullo
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Alessio Nicoletto – Agenzia Tutela Immobiliare
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